insegnamenti impartiti dalle rispettive istituzioni scolastiche sono conformi ai programmi ed ai metodi pedagogici in vigore nei rispettivi Paesi. Al termine di ciascun anno scolastico tali istituzioni rilasciano agli alunni i prescritti certificati o titoli di studio. Le modalita' per ammissione e frequenza ed i programmi di insegnamento sono determinati con riferimento alla normativa in vigore rispettivamente in Italia per la Scuola italiana di Tunisi ed in Tunisia per il Corso tunisino di Mazara del Vallo. I programmi di insegnamento devono includere, per tutti gli allievi un insegnamento della civilta', ed in particolare della lingua, della storia e della geografia del Paese ospitante. Per quanto riguarda il calendario scolastico il totale dei giorni di lezione, delle festivita' e delle vacanze scolastiche deve essere, nel rispetto delle feste locali dei due Paesi, uguale a quello in vigore nelle istituzioni scolastiche del Paese di origine.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;16~accordo-art7 · fonte su Normattiva