'accesso alle istituzioni scolastiche previste dal presente Accordo e' aperto prioritariamente ai cittadini dello Stato di origine. Detto accesso e' ugualmente consentito, secondo condizioni da stabilire fra le Parti, ai figli dei cittadini dell'altro Stato e, nel limite dei posti disponibili, ai figli dei cittadini di altro Paese residenti nel paese ospitante.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;16~accordo-art9 · fonte su Normattiva