[1]presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di approvazione dell'Accordo stesso. Esso avra' la medesima durata dell'Accordo Culturale italotunisino firmato a Tunisi il 17.9.1981. Sara' rinnovato tacitamente ad ogni ulteriore rinnovo dell'Accordo Culturale medesimo, a meno che una delle Parti lo denunci con preavviso di sei mesi allo scadere di ciascun periodo. "Fatto a Tunisi, addi' diciannove luglio 1991, in duplice originale, rispettivamente nella lingua italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede"

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA TUNISINA firma firma

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;16~accordo-art10 · fonte su Normattiva