Art. 8 (Protocollo)
[1]'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese ed inglese sono parimenti autentici, saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
[2]Certifico che il testo precedente e la copia conforme del Protocollo recante emendamento degli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993. Per il Segretario generale, Il Consigliere giuridico (Vice Segretario generale agli Affari giuridici) Carl-August Fleischhauer Organizzazione delle Nazioni Unite New York, 30 dicembre 1993
Testo vigente dal 12 febbraio 1997
