Art. 16 (Protocollo addizionale)
[1]Depositario
[2]L'originale del presente Protocollo e' depositato presso Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del presente Protocollo. Fatto a Ginevra il venti febbraio duemilaeotto, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Firme In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Testo vigente dal 27 marzo 2024
