ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia essendo entrambe Parti della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 considerando: Che le possibilita' dell'Aviazione Commerciale come mezzo di trasporto e come mezzo per promuovere le relazioni amichevoli e di buona volonta' fra i popoli aumentano di giorno in giorno; Che desiderano rafforzare ancor piu' i legami culturali ed economici che uniscono i due Popoli e l'intesa e la buona volonta' che esistono fra gli stessi; Che e' desiderabile organizzare, su basi eque di uguaglianza e reciprocita', i servizi aerei regolari fra i due Paesi, allo scopo di pervenire ad una maggiore cooperazione nel campo del trasporto aereo internazionale; Hanno convenuto di concludere un Accordo che faciliti il conseguimento degli scopi sopraindicati; Hanno nominato, pertanto, Plenipotenziari debitamente autorizzati per questo fine, i quali hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo:

  • A)Il termine "Accordo" significa il presente Accordo e la Tabella delle Rotte ad esso allegata.
  • B)Il termine "Autorita' Aeronautiche" significa nel caso della Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direzione generale dell'Aviazione Civile - o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate, e nel caso della Colombia el Jefe del Departamento Administrativo de Aeronautica Civil, o la persona o l'Ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente esercitate.
  • C)Il termine "impresa aerea" significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra o eserciti un servizio aereo internazionale.
  • D)Il termine "impresa aerea designata" significa una impresa aerea che le Autorita' Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano designato alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, quale l'impresa aerea che esercitera' una rotta o rotte specificate nella Tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  • E)I termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per fini non commerciali" avranno, ai fini del presente Accordo, il significato loro attribuito dagli articoli 2 e 96 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale di Chicago, del 7 dicembre 1944.
  • F)Il termine "capacita' di un aeromobile" significa il carico commerciale di un aeromobile espresso in funzione del numero dei posti per passeggeri e del peso e volume per merce o posta.
  • G)Il termine "capacita' offerta" significa il totale delle capacita' degli aeromobili impiegati nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei accordati, moltiplicato per la frequenza con la quale questi aeromobili operano in un dato periodo.
  • H)Il termine "rotta aerea" significa l'itinerario prestabilito che un aeromobile impiegato in un servizio aereo regolare deve seguire.
  • I)Il termine "rotta specificata" significa la rotta descritta nella Tabella delle Rotte allegata al presente Accordo.
  • J)Il termine "coefficiente di carico" significa il rapporto fra il numero di passeggeri, merce e posta, trasportati da una impresa aerea in una rotta specificata ed in un dato periodo diviso per la capacita' commerciale offerta dalla stessa impresa aerea, nella stessa rotta e nello stesso periodo.
  • K)Il termine "frequenza" significa il numero dei voli andata e ritorno in un dato periodo, che una impresa aerea effettua su una rotta specificata.
  • L)Il termine "cambio di aeromobile" significa il cambio su una rotta specificata di un aeromobile con un altro aeromobile di diversa capacita'.
  • M)Il termine "voli di linea" significa i voli effettuati dalle imprese aeree designate su rotte specificate, soggetti agli orari autorizzati.
  • N)Il termine "servizio continuato" significa il servizio esercitato da una impresa aerea, senza cambio di aeromobile, da un punto del territorio di una Parte Contraente ad un altro punto della altra Parte Contraente e al di la' dei punti menzionati sulla rotta specificata.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art1 · fonte su Normattiva