1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annessa Tabella delle Rotte. 2. Salvo quanto previsto nel presente Accordo, l'impresa aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra', nell'esercizio dei servizi internazionali, dei seguenti diritti:

  • a)Sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi;
  • b)Fare scali per fini non commerciali in detto territorio;
  • c)Imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti specificati nell'annessa Tabella delle Rotte, traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. 3. Il fatto che tali diritti non vengano esercitati immediatamente non impedira' che l'impresa aerea della Parte Contraente cui sono stati concessi inizi, in una data successiva, i servizi aerei sulle rotte specificate in detta Tabella delle Rotte. 4. Gli emendamenti da approvare successivamente alla Tabella delle Rotte, saranno effettuati tramite un incontro tra le Autorita' Aeronautiche.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art2 · fonte su Normattiva