[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di un anno e restera' valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notifichera' per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita' la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Erevan il 7 agosto 1999 in due originali in lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese fara' fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della

[3]Repubblica Italiana Repubblica di Armenia

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16~accordo-art29 · fonte su Normattiva