1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato Servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Testo vigente dal 10 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16~accordo-art3 · fonte su Normattiva