I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 26.

Testo vigente dal 10 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16~accordo-art4 · fonte su Normattiva