1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione e' aggiunto il comma seguente: "In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena." 2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art15 · fonte su Normattiva