All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-36-art11 · fonte su Normattiva