Art. 11 (Protocollo 36)
All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."
Testo vigente dal 21 aprile 2005
