Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art45 · fonte su Normattiva