Art. 5 (Allegato I)
[1]Nomina dei membri del comitato consultivo
[2]1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo.
[3]2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
