1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle leggi quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorita' nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione, nonche' delle direttive e decisioni di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Esse comunicano tali misure alla Commissione al piu' tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo. 2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art53 · fonte su Normattiva