[1]PROTOCOLLO III
[2]DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA
[3]LA COMUNITA' EUROPEA
[4]E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE
[5]E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA
[6]Articolo 1
[7]Periodo transitorio
- 1)Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea e al piu' tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea.
- 2)I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 22 giugno 2010
