[1]PROTOCOLLO III

[2]DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA

[3]LA COMUNITA' EUROPEA

[4]E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE

[5]E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

[7]Periodo transitorio

  • 1)Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea e al piu' tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea.
  • 2)I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~protocollo-iii-art1 · fonte su Normattiva