Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~atto-art35 · fonte su Normattiva