[1]1. E' istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali. 2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:

[2](milioni di EUR, prezzi 2004)

[3]2007

[4]2008

[5]2009

[6]Bulgaria

[7]121,8

[8]59,1

[9]58,6

[10]Romania

[11]297,2

[12]131,8

[13]130,8

[14]3. Almeno il 50% dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo e' utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. 4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale e' pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. 5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art32 · fonte su Normattiva