1. A tutti i funzionari del Centro, ai loro coniugi ed ai familiari di cui all'articolo 8, verra' rilasciato dal Governo italiano uno speciale documento attestante la qualifica dagli stessi rivestita. 2. Ogni anno, il Centro comunichera' al Governo la lista dei suoi funzionari. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Governo italiano.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art12 · fonte su Normattiva