ai privilegi ed alle immunita' specificati all'articolo 10: (a) al Direttore del Centro saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concessi agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica; (b) ai Direttori Aggiunti o al funzionario del Centro che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concessi in Italia ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente; (c) agli altri alti funzionari i cui nominativi saranno notificati al Governo italiano dal Direttore del Centro all'inizio di ogni anno solare saranno riconosciuti i privilegi, immunita' e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Il numero di tali funzionari che saranno designati dal Direttore in ragione delle loro responsabilita' al servizio del Centro, sara' concordato tra il Governo ed il Direttore del Centro.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art11 · fonte su Normattiva