1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorita'.
Testo vigente dal 7 luglio 2003
