1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per Conio proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art3 · fonte su Normattiva