Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 4 novembre 2014
