Art. 10 (Trattato)
[1]Decisione sulla richiesta di estradizione
[2]1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
