Art. 11 (Trattato)
[1]Consegna della persona
[2]1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'estradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente e' informato della concessione dell'estradizione. 2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in liberta' l'estradando e puo' rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente articolo. 3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
