Art. 15 (Trattato)
[1]Consegna di cose
[2]1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra i proventi e gli strumenti del reato e le altre cose, rinvenute nel suo territorio, che possono servire come prove e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' effettuata anche qualora l'estradizione, sebbene gia' accordata, non possa aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna di tali cose non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto a tali cose. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
