Art. 14 (Trattato)
[1]Principio di specialita'
[2]1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita o arrestata ai fini dell'esecuzione di una condanna nello Stato Richiedente per un qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: (a) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In questo ultimo caso, lo Stato Richiesto potra' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7 del presente Trattato; (b) tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni da quando avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (c) tale persona abbia volontariamente fatto ritorno nel territorio dello Stato Richiedente dopo averlo lasciato. 2. Salvo nei casi previsti dai suindicati punti b) e c), il consenso dello Stato Richiesto sara' necessario per consentire allo Stato Richiedente di consegnare a uno Stato terzo la persona richiesta che le e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. Lo Stato Richiesto potra' esigere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
