Art. 21 (Trattato)
[1]Entrata in vigore, modifica e cessazione
[2]1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente trattato puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformita' con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed e' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cessera' di avere efficacia il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. In fede di cio', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Roma, il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.
[3]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare Cinese (Firma) (Firma)
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
