Art. 5 (Trattato)
[1]Rifiuto dell'estradizione del cittadino
[2]1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunichera' prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
