Art. 7 (Trattato)
[1]Richiesta di estradizione e documenti necessari
[2]1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: (a) l'indicazione dell'Autorita' Richiedente; (b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; (c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato; (d) titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale; (e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna; 2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo, (a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorita' competente dello Stato Richiedente; (b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorita' dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
