Art. 8 (Trattato)
[1]Informazioni supplementari
[2]1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potra' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
