Art. 14 (Convenzione)
Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, sara' presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
