(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' competenti delle tre Parti contraenti. (2) Se una controversia non puo' essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente puo' chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. (3) Tale tribunale arbitrale e' costituito ad hoc come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sara' nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. (4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente puo', in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente e' cittadino di una Parte contraente o se e' altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente e' cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli e' impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie. (5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformita' alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prendera' le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parita' tra le Parti contraenti, il voto del presidente e' valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale puo' decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non e' competente a determinare la legittimita' di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale puo' considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare cio', il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorita' di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non e' vincolante per i tribunali o le autorita' di tale Parte contraente.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art11 · fonte su Normattiva