Art. 2 — Ordine di esecuzione
Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
