di controllo dei sistemi di pulizia

  • 1)In conformita' alle prescrizioni specificate all'Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/ o limita:
  • a)l'applicazione, la riapplicatine, l'installazione o l'uso di sistemi di pulizia nocivi sulle navi di cui al capoverso a) o b) dell'articolo 3. 1 e
  • b)l'applicazione, la riapplicazione, l'installazione o l'uso di tali sistemi sulle navi di cui all'articolo 3 1) c) quando si trovano in un porto, un cantiere navale) o un terminal al largo di una Parte, e prende misure per vigilare che tali navi soddisfino a tali prescrizioni.
  • 2)Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che e' sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato I dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione piu' tempestiva del sistema di controllo.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art4 · fonte su Normattiva