[1]di controllo degli scarti di cui all'Allegato 1
[2]In considerazione delle regole, delle norme, e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul suo territorio per esigere che gli scarti risultanti dall'applicazione o dalla ripulitura di un sistema di pulizie sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologicamente razionale al fine di proteggere la salute dell'Uomo e l'ambiente.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
