[1]ARTICOLO III - CESSIONE

[2]Sezione 3.01 Tempi di Cessione. (a) Una volta che la Banca avra' effettuato un Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore a 1 milione di euro (l'"Importo Soglia") (e in ogni successiva occasione in cui la Banca abbia erogato un ulteriore Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore all'Importo Soglia), la Banca, entro la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, cedera' a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuno di tale Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) tutti i propri diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione). (b) Ai sensi della Sezione 3.01(d), la cessione di cui alla Sezione 3.01(a) si intende efficace alla, e a partire dalla, Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva. A riguardo di quanto precede, la Banca, entro 30 Giorni Lavorativi da ciascuna data di raggiungimento dell'Importo Soglia, trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione al relativo Finanziamento (o ai Finanziamenti) ai sensi della Sezione 3.02(b), recante, tra l'altro, la data della relativa Data di Pagamento degli Interessi. Qualora la Comunicazione di Cessione si trovi a dovere essere notificata meno di 15 Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, la data da indicarsi nella Comunicazione di Cessione sara', diversamente da quanto precede, la seconda Data di Pagamento degli Interessi successiva. (c) La Banca potra' altresi' cedere di volta in volta a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione), nel caso in cui il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogato non sia pari o superiore all'Importo Soglia. (d) Ferma restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, la Banca potra' decidere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di effettuare una cessione di cui alla Sezione 3.01(a) o alla Sezione 3.01(c) a, e a partire da, qualsiasi data determinata dalla Banca nella propria assoluta discrezionalita'. In tal caso, la Banca trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione ai relativi Diritti Ceduti in conformita' alla Sezione 3.02(b) con l'indicazione, tra l'altro, della data di efficacia prevista. (e) La Banca potra' in ogni caso scegliere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a) qualora sia sorto il diritto di accelerare la scadenza, o escutere, il Finanziamento (o i Finanziamenti), o di richiedere un pagamento ai sensi della, o in ogni caso escutere, la Garanzia Ucraina in relazione a tale Finanziamento (o i Finanziamenti). (f) La Banca non potra' effettuare (e CDP non sara' tenuta ad accettare (o non potra' comunque ritenersi che CDP abbia accettato)), alcuna cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato dopo la data in cui la Banca avra' ricevuto una comunicazione scritta da parte di CDP, che informi la Banca che la continuazione del finanziamento di cui alla Tranche Finanziata Italia sia divenuta illegale per CDP o contraria a qualsiasi norma, regolamento e/o policy ad essa applicabile. In tali circostanze, la Banca rimborsera' il Titolo BERS ai sensi della Sezione 3.06(c). A titolo di chiarimento, la Banca potra' comunque decidere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato prima della ricezione di tale comunicazione da parte della Banca. Sezione 3.02 Cessione. (a) Ai sensi del presente Accord (b) o, la Banca accetta di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascun Finanziamento (o Finanziamenti) specificato in una Comunicazione di Cessione notificato ai sensi della Sezione 3.02(b) e nella relativa Conferma di Cessione e (ii) tutti i propri diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ma ad esclusione dei Diritti Esclusi. (c) Al fine di porre in essere la cessione di cui alla Sezione 3.02(a), la Banca inoltrera' alla Mutuataria e all'Ucraina la Comunicazione di Cessione di cui alla Sezione 3.02(a)(i) e successivamente tale cessione avra' effetto alla, e a partire dalla, Data di Cessione indicata nella Comunicazione di Cessione. (d) La Banca, nel medesimo giorno in cui sara' stata consegnata la Comunicazione di Cessione alla Mutuataria e all'Ucraina, trasmettera' a CDP una corrispondente Conferma di Cessione, con in copia l'Italia. (e) Fatti salvi i Diritti Esclusi (e qualsiasi altro diritto, titolo, interesse e beneficio che non sia stato o si intenda essere ceduto ai sensi del presente Contratto), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a) diventi efficace, qualsiasi riferimento alla Banca nel Contratto di Finanziamento e/o nella Garanzia Ucraina dovra', in relazione a tali Diritti Ceduti, essere invece inteso come riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti (in qualita' di cessionario di, e in relazione a, tali Diritti Ceduti). Sezione 3.03 Conferme di CDP. CDP riconosce espressamente che, al ricevimento di ciascuna Conferma di Cessione, si considerera' che: (a) abbia accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei Diritti Ceduti specificati ai sensi della Sezione 3.02(a); (b) non abbia beneficio dei Diritti Esclusi; e (c) abbia acconsentito a impegnarsi direttamente con la Mutuataria e l'Ucraina in relazione ai Diritti Ceduti specificati. Sezione 3.04 Clausola liberatoria. Con effetto da ciascuna Data di Cessione, la Banca non avra' piu' alcun diritto in relazione ai relativi Diritti Ceduti. Sezione 3.05 Diritti inalienabili della Banca. A titolo di chiarimento, i privilegi, le immunita' e le esenzioni della Banca di cui la stessa beneficia ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sottoscritto a Parigi in data 29 maggio 1990, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile sono inalienabili e tali privilegi, immunita' ed esenzioni non sono inclusi nelle cessioni ai sensi del presente Contratto. Sezione 3.06 Rimborso del Titolo BERS. (a) Ad ogni Data di Cessione in cui taluni Diritti Ceduti siano ceduti a CDP ai sensi del presente Contratto, l'importo in linea capitale in essere ai sensi del Titolo BERS sara' considerato rimborsato, per un importo equivalente all'importo in linea capitale in essere ai sensi del Finanziamento (o dei Finanziamenti) oggetto di cessione a tale Data di Cessione, ma ad esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale Finanziamento (o ai Finanziamenti). (b) Ove tutto o parte dell'Importo Disponibile ai sensi della Tranche Finanziata Italia venisse cancellato in conformita' alla Sezione 3.08 (Cancellazione) (come modificata dalla sezione 1.01(d) del Contratto di Finanziamento) o alla Sezione 7.02 (Cancellazione da parte della Banca) dei Termini e Condizioni Standard, la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo BERS, un importo equivalente del capitale residuo ai sensi del Titolo BERS, unitamente a tutti gli interessi maturati e ad altre commissioni e oneri ad esso relativi. (c) Qualora la Banca ricevesse da CDP una comunicazione ai sensi della Sezione 3.01(f), la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo di BERS, il Titolo BERS medesimo per un importo equivalente all'importo della Tranche Finanziata Italia non ancora erogata alla data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca. (d) I rimborsi di cui alla Sezione 3.06 (a), (b) e (c), costituiranno piena e definitiva estinzione di tale/i importo/i di capitale e/o interessi (a seconda dei casi) dovuti ai sensi del Titolo BERS e degli obblighi di pagamento passati, presenti e futuri della Banca nei confronti di CDP in relazione alla stessa. Sezione 3.07 Divieto di cessione del Titolo BERS. L'Italia fara' si' che CDP (e CDP prende atto di tale requisito) non possa cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entita' senza il previo consenso scritto della Banca.

Testo vigente dal 7 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163~accordo-di-supporto-artiii · fonte su Normattiva