Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 10 gennaio 1961
