Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
Testo vigente dal 10 gennaio 1961
