[1]Accordo tra l'Italia e il Pakistan relativo ai servizi aerei (Roma, 5 ottobre 1957)

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN RELATIVO AI SERVIZI AEREI

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui appresso designati come Parti Contraenti, Entrambi aderenti alla Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, i cui termini sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti, Desiderando concludere un accordo relativo all'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori ed oltre gli stessi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I.

[5]Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto di esercire i servizi aerei descritti nell'Annesso al presente Accordo (qui appresso indicati come "Servizi aerei specificati") sulle rotte menzionate nel suddetto Annesso (qui appresso indicate come le "rotte aeree specificate").

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~arti · fonte su Normattiva