Articolo II.

  • A)Ciascuno dei servizi aerei specificati puo' avere inizio immediatamente o ad una data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale vengono concessi i diritti a condizione che: 1° la Parte Contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbia designato, attraverso le proprie Autorita' aeronautiche, un'impresa di trasporto aereo (qui appresso indicata come "impresa designata") per le "rotte aeree specificate"; 2° la Parte Contraente che concede i diritti abbia dato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa di trasporto aereo, il che dovra' fare senza ritardo attraverso le proprie Autorita' aeronautiche, purche' la impresa - qualora richiesta - si sia uniformata alle disposizioni del paragrafo B) del presente articolo e dell'articolo VIII.
  • B)All'impresa designata puo' essere richiesto di dimostrato alle Autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle suddette Autorita' per l'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali.
  • C)Il funzionamento di ciascuno dei servizi aerei specificati e' subordinato al riconoscimento, da parte della Parte Contraente interessata, che l'organizzazione tecnica da rotta dell'impresa aerea designata da detta Parte garantisca adeguatamente la sicurezza dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta aerea specificata. A questo scopo se le Autorita' aeronautiche della Parte Contraente designante una impresa aerea sono soddisfatte dell'adeguatezza dell'organizzazione tecnica di rotta della propria impresa e certificano in conseguenza, tale certificato sara' accettato dalle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente.
  • D)I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti ed ancora in vigore saranno normalmente riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e dei servizi specificati nello Annesso. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.
  • E)Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata nel proprio territorio ed all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei impiegati nella navigazione aerea internazionale ed all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei, durante il periodo di permanenza nel proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili e ai servizi aerei dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.
  • F)Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di ciascuna Parte Contraente, relativi all'entrata, alla permanenza nel proprio territorio e all'uscita da esso di passeggeri, equipaggio, merci e aeromobili (quali i regolamenti relativi all'entrata, all'uscita, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, ai mittenti delle merci, nonche' ai loro rappresentanti e agli aeromobili.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artii · fonte su Normattiva