presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunita' e la Russia e fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, 3 e 5, l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles. Fatto a Corfu', addi' ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art112 · fonte su Normattiva