di materiali nucleari 1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli articoli 15 e 17, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7; - dalle disposizioni degli articoli 6, 7, 14 e 15, paragrafi 1, 2, 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989; - dallo scambio di lettere allegato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le Parti decidono di prendere tutte le disposizioni necessarie per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro il 1 gennaio 1997. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantoche' non viene raggiunta detta intesa. 4. Le Parti si adoperano per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicano, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle Parti in materia di non proliferazione. 5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1: - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell'articolo 6 e nell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo del 1989 indica il re- gime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo; - il riferimento a "questo accordo" contenuto nell'articolo 17, paragrafo 6 del presente accordo indica l'articolo 15 dell'accordo del 1989; - il riferimento alle "Parti contraenti" contenuto negli articoli 6, 7, 14 e 15 dell'accordo del 1989 indica le Parti del presente accordo; - il riferimento al "Comitato misto" contenuto nell'articolo 15 dell'accordo del 1989 indica il Comitato di cooperazione di cui all'articolo 92 del presente accordo.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
