fine di creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, si decide che, nel quadro del presente accordo e avvalendosi di opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali, le Parti si adopereranno per: - agevolare le procedure di sdoganamento e le altre procedure doganali alla frontiera per le merci e il materiale rotabile; - cooperare alla produzione di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale; - ravvicinare le normative e le procedure che disciplinano il trasporto internazionale; - salvaguardare e sviluppare il traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Russia.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art40 · fonte su Normattiva