[1]Ruolo delle ferrovie

[2]Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di: - intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto; - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente; - preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-4-art10 · fonte su Normattiva