[1]e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e di promuovere la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Russia. 2. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni e di know-how in settori quali: - le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali, finanziarie e altre necessarie per creare ed espandere le PMI nonche' la cooperazione transfrontaliera; - la fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI quali la formazione alla gestione e alla commercializzazione, la contabilita', il controllo della qualita' e la creazione e il potenziamento delle agenzie che offrono tali servizi;

[2]- l'avvio di contatti stabili e ininterrotti tra operatori comunitari e russi per migliorare il flusso di informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera, segnatamente tramite l'accesso alla Rete europea di cooperazione commerciale e gli Eurosportelli, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti. Le Parti collaborano strettamente per far si' che siano rispettate le condizioni di accesso alle reti.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art76 · fonte su Normattiva