di comunicazione, computerizzazione e informazione 1. Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mezzi di comunicazione, e prendono misure atte a stimolare un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e fornire agli operatori commerciali informazioni specializzate. 2. Le Parti cercano di ampliare e rafforzare la cooperazione per creare infrastrutture adeguate in materia di informazione. A tal fine, esse: - scambiano informazioni sulle politiche volte a creare infrastrutture nel settore, compresi gli aspetti normativi; - vagliano le possibilita' di attuare progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di informazione e di comunicazione; esse creano inoltre infrastrutture di informazione adeguate alle esigenze dell'economia di mercato, tenendo conto del potenziale di conversione delle imprese russe e dell'interesse di questo paese in materia di informatizzazione, nonche' della compatibilita' con le infrastrutture comunitarie; - avviano programmi comuni per la formazione di specialisti nelle tecnologie e nei servizi d'informazione; - promuovono l'applicazione delle norme tecniche, dei sistemi di certificazione e degli orientamenti normativi europei.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art77 · fonte su Normattiva