1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Parti Contraenti concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonche' le modalita' di presa in carico di queste spese.
Testo vigente dal 10 luglio 2003
