1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Parti Contraenti concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonche' le modalita' di presa in carico di queste spese.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art18 · fonte su Normattiva