1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene creata una Commissione mista italo-maltese composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Testo vigente dal 10 luglio 2003
