[1]di competenza

[2]Le Parti Contraenti favoriranno particolarmente: 1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione e dello sport; 2. la collaborazione nei settori dell'archeologia, della conservazione e del restauro; 3. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico; 4. la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente; 5. gli scambi di artisti, esperti, docenti universitari e studenti; 6. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole delle Parti Contraenti; 7. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;164~accordo-art2 · fonte su Normattiva